Regolamento per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ricadenti nel territorio di competenza del comune di Tivoli, ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii e del DPR n° 74/2013

-          PREMESSO che con deliberazione del consiglio comunale n°11 del 9 Marzo 2018 è stato approvato il “regolamento per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ricadenti nel territorio di Tivoli” 

-          CONSIDERATO che la normativa vigente assegna ai comuni le funzioni di controllo degli impianti termici installati sul territorio di Tivoli, per il contenimento dei consumi energetici 

-          Che la normativa vigente recita “Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione …….” 

La ditta Tecno Heating di Di Stefano Piero comunica ai propri utenti le linee essenziali del regolamento comunale, al fine di poter informare la clientela dei contenuti fondamentali del regolamento, considerando anche le responsabilità dei diversi soggetti quali il responsabile dell’impianto, il manutentore, l’installatore, il terzo responsabile e le eventuali sanzioni di cui saranno soggetti in caso di non osservanza delle norme.

Certo di fare cosa gradita Vi saluto cordialmente.

Il titolare Tecno Heating
Sig. Piero Di Stefano

 

Cosa è il bollino blu? (Art. 24 R.C.)

E’ un apposito contrassegno (adesivo in triplice copia con numero sequenziale) che attesta il pagamento del contributo economico, da apporre su ciascuna delle tre copie del rapporto di controllo efficienza energetica (RCEE) dell’impianto da consegnare all’URP.

 Quanto costa? Chi può acquistarlo? Chi deve inoltrare al comune?

Il costo dipende dalla potenza termica e dalla tipologia dell’impianto. Esso varia da un minimo di 18€ (per caldaie con potenza compresa tra 10kw e 35 kw) fino ad un massimo di  €140,00 per potenze superiori a 300,1kw.            

Bollino Blu Tivoli -  Contributo

 

Il bollino blu va acquistato solo dal manutentore, (presso l’ufficio preposto del Comune) che ne anticipa il costo che, a sua volta, viene rimborsato dall’utente senza l’applicazione di costi aggiuntivi. 

I R.C.E.E., dotati di bollino, dovranno essere trasmessi presso l’URP  comunale, con lettera di accompagno dal manutentore/installatore(ex art. 17, comma 1 del R.C.). 

Per gli impianti la cui manutenzione sia avvenuta tra il 9 settembre 2018 (entrata in vigore del regolamento comunale) e il 28 febbraio 2019 sarà consentito all’utente, in tale caso eccezionale , oltre alla manutenzione provvedere autonomamente alle operazioni descritte.

 Quanto va applicato il bollino? Quale la durata o periodicità?

Relativamente ai nuovi impianti, in occasione della prima accensione; per quelli esistenti in occasione delle operazioni di manutenzione ordinarie e/o manutenzione più analisi di combustione; comunque entro sei mesi  dalla data di approvazione del R.C.  9 settembre 2018, cioè entro il 9 marzo 2019.

Per quanto riguarda la periodicità, il bollino avrà la durata di anni 4; stessa cosa anche per impianti di età superiore agli 8 anni.

 Chi dovrà eseguire le operazioni di manutenzione degli impianti termici?

Secondo l’art. 13 del R.C. le ditte abilitate a norma di legge e secondo le prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche della caldaia.

I manutentori e gli installatori, al fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia ambientale devono dichiarare all’utente, in forma scritta, i singoli controlli da effettuare e la periodicità.

Il rapporto di efficienza energetica (E.E.) dovrà essere conservato dall’utente unitamente al libretto dell’impianto e trasmesso, con copia dello stesso, al Comune entro il 9 marzo 2019 indicando il PDR(punto di riconsegna) ossia il numero, di 14 cifre, riportato sulla prima pagina della bolletta. Sullo stesso rapporto dovrà essere applicato il bollino blu.

 CHI E’ IL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO

Il proprietario o il conduttore dell’impianto è responsabile e l’art 7 del D.Lvo 192/05 definisce che le operazioni di controllo revisione e manutenzione spettano al proprietario, all’amministratore di condominio per gli impianti centralizzati

E’ obbligatorio consegnare il rapporto di efficienza energetica (foglio di manutenzione) tutti gli anni. Quando si fa l’analisi dei fumi? 

Il R.C.E.E. va consegnato tutte le volte che viene effettuata la manutenzione degli impianti termici (art. 13 come 6,7 del R.C.).

Il rapporto di efficienza energetica e manutenzione va fatta ogni anno?  obbligatorio? 

Il R.C.E.E  deve essere redatto tutte le volte che viene effettuata la manutenzione ordinaria degli impianti, obbligatoria per legge secondo il DPR 16 Aprile 2013 n°74.

La periodicità viene stabilita di uso e manutenzione della caldaia.

 Attività ispettiva

Il comune provvede all’accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, provvede ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali.

Esecuzione delle ispezioni

L’ispezione dell’impianto termico è annunciata al responsabile dell’impianto dal comune con almeno 15 gg di anticipo mediante

a)      apposita cartolina di avviso inviata tramite posta raccomandata A/R o altro mezzo idoneo compresa la posta elettronica certifica su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria della visita

b)      Per mezzo di accordi diretti o telefonici tra l’utente ed il personale incaricato delle ispezioni, successivi all’invio della cartolina di cui sopra

c)       Altre forme di preavviso che comunque garantiscano l’utente e non rechino eccessivi disagi.

Nota Bene: la data programmata per l’ispezione potrà essere modificata qualora il responsabile dell’impianto ne faccia richiesta per inscritto con almeno 5 gg di anticipo, per non più di due volte consecutive.

Qualora l’ispezione non possa essere effettuata nella data concordata anche a seguito della richiesta di cui al comma 2, per cause imputabili al responsabile dell’impianto, allo stesso responsabile è addebitato un importo fisso pari ad euro 20,00, a titolo di rimborso spese per “mancato appuntamento”; l’ispezione si effettuerà in altra data concordata con il responsabile dell’impianto con le modalità di cui al precedente comma 1, entro 20 giorni. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell’impianto, oltre all’onere di cui al comma 3 del successivo articolo 23, il Comune, su segnalazione dell’ispettore, provvede per gli eventuali atti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l’azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo n. 23 maggio 2000 n.164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modifiche (Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata legge n. 10 del 1991).

 

Bollino Blu Tivoli -  Ispezioni

 

Le sanzioni

Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti saranno imputate al soggetto che riveste il ruolo di responsabile dell’impianto termico.  Laddove in sede ispettiva venissero rilevate gravi inadempienze in ordine alla manutenzione e conduzione degli impianti, il comune potrebbe dare avvio immediato alla procedura sanzionatoria, salvo l’obbligo per il soggetto responsabile di attuare entro termine perentorio gli interventi necessari a sanare le irregolarità riscontrate.

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